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D.P.R. 05/06/2001 n. 3283) l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale; 4) procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territo riale e relativi programmi complessi. Art. 17. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove 1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito e- same di Stato. 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi: a) per l'iscrizione nel settore "architettura": 1) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE; b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale": 1) classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; 2) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile; c) per l'iscrizione nel settore "paesaggistica" : 1) classe 3/S - Architettura del paesaggio; 2) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile; 3) classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; d) per l'iscrizione nel settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali": 1) classe 10/S - Conservazione dei beni architettonici e ambientali; 2) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile. 3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) per l'iscrizione nel settore "architettura": 1) una prova pratica avente ad oggetto la progettazione di un'opera di edilizia civile o di un intervento a scala urbana; 2) una prova scritta relativa alla giustificazione del dimensionamento strutturale o insediativo della prova pratica; 3) una seconda prova scritta vertente sulle problematiche culturali e conoscitive dell'architettura; 4) una prova orale consistente nel commento dell'elaborato progettuale e nell'approfondimento delle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale; b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale": 1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale; 2) una prova scritta in materia di legislazione urbanistica; 3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale; c) per l'iscrizione nel settore "paesaggistica": 1) una prova pratica avente ad oggetto le tematiche paesaggistiche ed ambientali; 2) una prova scritta su temi di cultura ambientale e paesaggistica; 3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale; d) per l'iscrizione nel settore "conservazione dei beni architettonici e ambientali": 1) due prove scritte su temi di cultura e tecnica della conservazione; 2) una discussione sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale. 4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla prova scritta che abbia ad oggetto materie per le quali già sia stata verificata l'idoneità del candidato nell'accesso al settore di provenienza. 5. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra ordini ed università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attività esonera dalla prova pratica. Art. 18. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove 1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito e- same di Stato. 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi: a) per il settore "architettura": 1) classe n. 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile; 2) classe n. 8 - Ingegneria civile e ambientale; b) per il settore "pianificazione": 1) classe n. 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale; 2) classe n. 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura. 3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) per il settore "architettura": 1) una prova pratica consistente nello sviluppo grafico di un progetto esistente o nel rilievo a vista, e nella stesura grafica di un particolare architettonico; 2) una prova scritta avente ad oggetto la valutazione economicoquantitativa della prova pratica; 3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo; 4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte, e in legislazione e deontologia professionale; b) per il settore "pianificazione": 1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale; 2) una prova scritta vertente sull'analisi e valutazione della compatibilità urbanistica di un'opera pubblica; 3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo; 4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte e in legislazione e deontologia professionale. 4. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra ordini ed università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attività esonera dalla prova pratica. Art. 19. Norme finali e transitorie 1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli architetti sono iscritti nella sezione A, settore "architettura". 2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore "architettura". 3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore "architettura". 4. I possessori dei diplomi di laurea regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nei settori previsti dall'articolo 14, comma 2, secondo le seguenti corrispondenze: a) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale", la laurea in scienze ambientali e la laurea in pianificazione territoriale ed urbanistica; b) per l'iscrizione nel settore conservazione dei beni architettonici e ambientali, la laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali. Capo IV Professione di assistente sociale Art. 20. Sezioni e titoli professionali 1. Nell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali sono istituite la sezione A e la sezione B. 2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di assistente sociale specialista. 3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di assistente sociale. 4. L'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "sezione degli assistenti sociali specialisti" e "sezione degli assistenti sociali". Art. 21. Attività professionali 1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le seguenti attività professionali: a) elaborazione e direzione di programmi nel campo delle politiche e dei servizi sociali; b) pianificazione, organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi sociali; c) direzione di servizi che gestiscono interventi complessi nel campo delle politiche e dei servizi sociali; d) analisi e valutazione della qualità degli interventi nei servizi e nelle politiche del servizio sociale; e) supervisione dell'attività di tirocinio degli studenti dei corsi di laurea specialistica della classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; f) ricerca sociale e di servizio sociale; g) attività didattico-formativa connessa alla programmazione e gestione delle politiche del servizio sociale. 2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività: a) attività, con autonomia tecnico-professionale e di giudizio, in tutte le fasi dell'intervento sociale per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio, anche promuovendo e gestendo la collaborazione con organizzazioni di volontariato e del terzo settore; b) compiti di gestione, di collaborazione all'organizzazione e alla programmazione; coordinamento e direzione di interventi specifici nel campo delle politiche e dei servizi sociali; c) attività di informazione e comunicazione nei servizi sociali e sui diritti degli utenti; d) attività didattico formativa connessa al servizio sociale e supervisione del tirocinio di studenti dei corsi di laurea della classe 6 - Scienze del servizio sociale; e) attività di raccolta ed elaborazione di dati sociali e psicosociali ai fini di ricerca. Art. 22. Esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove 1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito e- same di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 57/S -Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali. 2. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prima prova scritta, sui seguenti argomenti: teoria e metodi di pianificazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali; metodologie di ricerca nei servizi e nelle politiche sociali; metodologie di analisi valutativa e di supervisione di servizi e di politiche dell'assistenza sociale; b) una seconda prova scritta applicativa, sui seguenti argomenti: analisi valutativa di un caso di programmazione e gestione di servizi sociali; discussione e formulazione di piani o programmi per il raggiungimento di obiettivi strategici definiti dalla commissione esaminatrice; c) una prova orale sui seguenti argomenti: discussione dell'elaborato scritto; argomenti teorico-pratici relativi all'attività svolta durante il tirocinio; legislazione e deontologia professionale. 3. Agli esami di Stato di cui al comma 1 sono ammessi anche gli assistenti sociali non in possesso di laurea specialistica, iscritti all'albo, ai sensi del- la normativa previgente, da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che hanno svolto per almeno 5 anni le funzioni di cui all'articolo 20, comma 2. Art. 23. - Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove 1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito e- same di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 6 - Scienze del servizio sociale. 2. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prima prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: aspetti teorici e applicativi delle discipline dell'area di servizio sociale; principi, fondamenti, metodi, tecniche professionali del servizio sociale, del rilevamento e trattamento di situazioni di disagio sociale; b) una seconda prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: principi di politica sociale; principi e metodi di organizzazione e offerta di servizi sociali; c) una prova orale, sulle seguenti materie o argomenti: legislazione e deontologia professionale; discussione dell'elaborato scritto; esame critico dell'attività svolta durante il tirocinio professionale; d) una prova pratica nelle seguenti materie o argomenti: analisi, discussione e formulazione di proposte di soluzione di un caso prospettato dalla commissione nelle materie di cui alla lettera a). |
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